ART. 1 – QUALIFICA DI SOCIO
Sono soci effettivi dell’Associazione i soci:

  • ordinari;
  • sostenitori;
  • onorari.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che rispondano ai requisiti indicati nell’Art. 3 dello Statuto. Fino al compimento del trentacinquesimo anno di età sono soci ordinari “Junior”.
I soci ordinari “junior” partecipano alle attività dell’Associazione, compresa l’Assemblea generale per l’elezione degli organi sociali, con voto attivo.
Possono essere soci sostenitori anche Società e Associazioni culturali, Enti, Ditte industriali e Associazioni che intendano contribuire alle attività dell’IG-IBD fornendo mezzi e fondi per le sue attività. Il socio sostenitore oppure un delegato delle Società ecc. gode degli stessi diritti del socio ordinario, escluso quello di essere eletto alle cariche sociali e del diritto di voto.
Possono essere nominati soci onorari le persone fisiche scelte per particolari meriti scientifici o benemerenze nel settore delle IBD. La nomina a socio onorario è a vita. I soci onorari sono nominati dall’Assemblea Generale su proposta del Comitato Coordinatore dell’Associazione. Godono degli stessi diritti dei soci ordinari e non possono superare il numero complessivo di dieci.

ART. 2 – MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio ordinario o sostenitore avviene a domanda dell’interessato ed é sottoposta all’accettazione del Comitato Coordinatore. Gli associati devono versare le quote associative annualmente.

ART. 3 – QUOTE
L’importo e le modalità di pagamento delle quote annuali per i soci ordinari e sostenitori sono stabilite anticipatamente dal Comitato Coordinatore, con ratifica da parte dell’Assemblea. I soci ordinari Under 35 beneficiano di una riduzione della quota sociale pari al 50%.
Hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali degli ultimi 2 esercizi per i soci già iscritti e dell’esercizio in corso per i neo-soci. I soci onorari sono dispensati dal versamento della quota sociale e conservano il proprio diritto al voto.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci, nel rispetto e secondo le disposizioni dello Statuto e Regolamento, hanno diritto a partecipare effettivamente alle attività dell’Associazione e — se in regola con i pagamenti delle quote annuali — a partecipare all’Assemblea Generale.
I soci sono tenuti:

  • ad osservare lo Statuto ed il Regolamento, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • a partecipare alle attività dell’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con i principi che ne animano l’attività;
  • a versare la quota associativa annuale.

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
La qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza accertata dal Comitato Coordinatore e per radiazione anch’essa deliberata dal Comitato Coordinatore.
I Soci sono tenuti all’osservanza delle norme indicate nel Regolamento e nello Statuto dell’Associazione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Gli associati iscritti non in regola con il pagamento delle quote associative negli ultimi 2 anni non hanno diritto al voto e decadono dalla qualità di Socio dopo 2 solleciti.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Segretario IG-IBD tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica cessando ogni obbligo e diritto nei confronti dell’IG-IBD a partire dalla data di presa d’atto del recesso da parte del Segretario.
Coloro che vengono dichiarati decaduti per morosità possono chiedere la re-iscrizione all’Associazione pagando almeno tre anni di quote arretrate.

ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Comitato coordinatore;
  • il Segretario.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Segretario mediante avviso scritto (posta ordinaria, elettronica, fax) inviato a tutti i Soci con un preavviso di almeno 15 giorni.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, data e ora di svolgimento dell’Assemblea ed eventualmente la data ed ora della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei voti espressi). L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza minima dei due terzi più uno dei voti espressi.
L’Assemblea ordinaria, tranne nei casi di deliberazioni rimesse all’assemblea straordinaria ed aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto in assemblea e non sono ammesse deleghe.
Le decisione dell’Assemblea Generale sono prese con metodo assembleare. Le votazioni avvengono:
mediante voto segreto per l’elezione dei membri del Comitato Coordinatore; l’elezione avviene a maggioranza relativa dei voti;
mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Comitato Coordinatore o da un quinto dei soci presenti o rappresentati;
per alzata di mano in tutte le altre circostanze.
Su decisione del Comitato Coordinatore è altresì ammesso il voto per corrispondenza su specifiche questioni.
Le modifiche allo Statuto e al Regolamento sono proposte dal Comitato Coordinatore o da un quinto dei soci. Le proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun socio assieme alla convocazione dell’Assemblea.
Per deliberare sulle proposte di modifica statutaria l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio e per delega, di tanti soci che rappresentino i due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati

Art. 8 – COMITATO COORDINATORE
Il Comitato Coordinatore è composto da sei membri eletti fra i Soci. I componenti del Comitato Coordinatore durano in carica 2 anni, rinnovabili una sola volta, e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche Sociali. I componenti del Comitato Coordinatore devono essere di età non superiore a 55 anni al momento dell’elezione.
Il Comitato Coordinatore designa al suo interno il Segretario, che dura in carica due anni, rinnovabile una sola volta previa ri-elezione.
In caso di suo impedimento grave, tale giudicato dal Comitato Coordinatore, il Comitato stesso provvede ad eleggere nel suo ambito un nuovo Segretario che dura in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria.
I Soci che vogliano presentare la candidatura a componente del Comitato Coordinatore dovranno far pervenire richiesta scritta al Segretario, corredata da CV sull’attività scientifica svolta e programma, improrogabilmente almeno entro 15 giorni prima dell’Assemblea così da poterne dare diffusione ai Soci.
In caso di dimissioni, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché in numero non superiore alla metà, il Comitato Coordinatore ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Comitato Coordinatore stesso fino al limite statutario, scegliendo come sostituti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’Assemblea in cui fu eletto il membro, o i membri, del Comitato Coordinatore da sostituire.
I sostituti che abbiano accettato la nomina, rimangono in carica fino ad esaurimento del mandato del componente del Comitato Coordinatore che hanno sostituito, e non perdono la possibilità di essere ri-eletti. I membri del Comitato Coordinatore non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
La metà dei componenti del Comitato Coordinatore è rinnovato ogni anno nell’Assemblea generale dei Soci. Il comitato Coordinatore si riunisce almeno due volte l’anno in occasione dell’Assemblea Ordinaria e comunque ogni qualvolta il Segretario lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.
Le riunioni del CC devono essere convocate con avviso scritto (posta prioritaria,elettronica,fax) inviato almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza la convocazione per posta elettronica può esser fatta con 3 gg di preavviso.
Le riunioni del Comitato Coordinatore sono presiedute dal Segretario, o in sua assenza, da un membro designato dei presenti. Per la validità delle riunioni del Comitato Coordinatore è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Segretario.
Le deliberazioni del Comitato Coordinatore sono riportate in un verbale comunicato ai Soci entro i 30 giorni successivi
Il Comitato Coordinatore dovrà organizzare almeno due riunioni annuali dei Soci, nelle quali verranno presentati i risultati delle ricerche scientifiche e dibattuti argomenti clinici di interesse delle malattie infiammatorie croniche intestinali, e coordinare eventuali iniziative scientifiche da parte dei Soci. Le ricerche e i lavori scientifici condotti sotto l’egida dell’Associazione devono esser ideate, proposte, approvate e realizzare nell’ambito Societario e i relativi Comitati editoriali approvati in sede assembleare.
Il Comitato Coordinatore provvederà a nominare due rappresentati dell’Associazione IG-IBD per partecipare all’Assemblea della European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO). I rappresentati dell’IG-IBD rimangono in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta consecutiva. La nomina ed eventualmente il rinnovo deve avvenire entro 1 mese dal Congresso annuale ECCO.
Il Comitato Coordinatore potrà avvalersi del Comitato Scientifico e del Comitato Educazionale nominati tra i Soci. Il Comitato Coordinatore, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Consulenti, di Commissioni Consultive o di Studio nominate dal Comitato stesso, composte da Soci e non Soci.

ART. 9 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio Sociale inizia il 1° marzo e termina il 28 febbraio di ogni anno.
Entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio il Comitato Coordinatore predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in assemblea.
I bilanci consuntivi e preventivi devono restare depositati presso la sede sociale per i 15 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, ed inviati a tutti i soci.