Art. 1

Denominazione – Sede – Scopo

E’ costituita una associazione denominata “GRUPPO ITALIANO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI (IG-IBD)” con sede in Firenze (FI).

L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro; ha lo scopo di promuovere ed eseguire ricerche di base, cliniche ed epidemiologiche sulle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) e nell’ambito di tale attività, sviluppare la cooperazione scientifica in Italia e all’estero sulle ricerche riguardanti le IBD con Enti pubblici e privati.

Nel perseguire lo scopo associativo, l’Associazione provvederà ad organizzare manifestazioni scientifiche ed educazionali, corsi di aggiornamento e di formazione, e quant’altro favorisca la diffusione e il miglioramento delle conoscenze clinico-scientifiche delle IBD, al fine di offrire ai pazienti un trattamento appropriato e aggiornato.

In particolare l’Associazione potrà, per il raggiungimento dei suoi fini, patrocinare iniziative, promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, stipulare accordi e convenzioni di collaborazione e scambio con Enti nazionali e/o internazionali, nonché compiere qualunque operazione ed assumere qualsivoglia iniziativa senza esclusione alcuna, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività o diretta comunque al raggiungimento degli scopi istituzionali nell’ambito dello schema giuridico dell’Associazione così come delineato dal Codice Civile con conseguente esclusione di ogni scopo di lucro ovvero di distribuzione degli utili.

L’Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L’Associazione non ha finalità di tutela sindacale e non potrà svolgere direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art. 2

Patrimonio ed Esercizi sociali

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione a tal fine destinati;
  • b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti a tal fine destinate;
  • c) dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo della Associazione destinerà ad incremento del patrimonio anziché dell’esercizio successivo;

I proventi dell’Associazione sono costituiti:

  • a) dalle quote sociali;
  • b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
  • c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare le entrate sociale.

L’esercizio finanziario inizia l’1 (uno) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla conclusione dell’esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell’esercizio in corso da presentare per l’approvazione in assemblea. I bilanci consuntivi e preventivi devono restare depositati presso la sede sociale per i 15 (quindici) giorni che procedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione ed inviati a tutti i soci.

Art. 3

Associati

Sono associati, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto appartenenti alla categoria professionale o settore specialistico della Associazione, che operano nelle strutture e settori del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa, anche se non in via esclusiva, nel settore o area interprofessionale che l’Associazione rappresenta e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo vigilerà sul rispetto di quanto al primo comma del presente articolo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Gli associati avranno diritto di partecipare all’iniziative promosse dall’associazione secondo le modalità indicata e stabilite dagli organi dell’Associazione preposti all’organizzazione degli eventi formativi organizzati.

Gli associati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed il Regolamento, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a partecipare alle attività dell’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con i principi che ne animano l’attività.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità verrà sancita dall’Assemblea degli associati.

Gli Associati possono essere: associati ordinari e associati onorari.

Sono associati ordinari tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

Gli associati ordinari hanno diritto di voto e devono ottemperare a quanto stabilito nell’atto costitutivo e nel presente statuto.

Gli associati ordinari di età inferiore ai 35 (trentacinque) anni sono qualificati associati ordinari junior e hanno diritto di voto; si devono conformare a quanto stabilito nell’atto costitutivo e nel presente statuto e hanno diritto a una riduzione del 50% (cinquanta per cento) della quota associativa.

Hanno diritto di voto gli Associati ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in qualunque momento il pagamento della quota sia avvenuto.

Possono essere associati onorari le persone fisiche scelte per particolari meriti scientifici ovvero per benemerenze acquisite nel settore delle IBD.

La nomina di associato onorario è a vita.

Gli associati onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e non possono superare il numero complessivo di dieci.

Tutti gli associati, nel rispetto e secondo le disposizioni dell’atto costitutivo e del presente Statuto, hanno diritto a partecipare effettivamente alle attività dell’Associazione e se in regola con i pagamenti delle quote a partecipare all’Assemblea Generale.

Art. 4

Amministrazione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto:

- da sei membri eletti tra gli Associati dall’Assemblea;

- da un membro, eletto di diritto secondo quanto infra indicato, con la carica di Segretario Uscente (c.d. Past Secretary).

 

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni, rinnovabili una sola volta, e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche Sociali.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere di età non superiore a 55 (cinquantacinque) anni al momento dell’elezione.

Il Consiglio Direttivo designa al suo interno il Segretario Generale, che dura in carica due anni, non rinnovabile. Alla scadenza naturale del suo mandato biennale il Segretario Generale assume di diritto la carica di Past Secretary, con i compiti infra stabiliti.

In caso di dimissioni o di suo impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere nel suo ambito un nuovo Segretario Generale “ad interim” che dura in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria; in questa occasione, il Consiglio dovrà eleggere il nuovo Segretario Generale.

Il Segretario Generale “ad interim”, alla scadenza del suo mandato, NON diventa Past Secretary.

Qualora il Segretario Generale si dimetta in corso di carica, ovvero in caso di suo impedimento grave, come sopra precisato, il Past Secretary dura in carica:

- durante l’incarico del Segretario Generale ad interim;

- per tutta la durata dell’incarico del nuovo Segretario Generale, che verrà nominato dal Consiglio come sopra precisato.

Il Past Secretary rimane in carica due anni (salvo quanto sopra precisato) e partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Past Secretary non ha diritto di voto; tuttavia, nel caso in cui il voto del Segretario Generale sia c.d. “determinante” al fine dell’adozione di una delibera del Consiglio (e cioè in caso di parità di voti in merito alla delibera da adottare), il Past Secretary potrà porre il proprio veto sulla delibera stessa, impedendo che la stessa venga adottata. In tal caso, la delibera potrà essere rimandata a nuova discussione, anche durante la stessa seduta del Consiglio, al fine di identificare una nuova eventuale maggioranza.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Past Secretary, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a nominare nel suo ambito un nuovo Past Secretary, che dovrà essere scelto tra i predecessori nello stesso ruolo, con precedenza per l’ultimo precedente in carica.

Gli associati che vogliano presentare la candidatura a componente del Consiglio Direttivo dovranno far pervenire richiesta scritta al Segretario, corredata da CV sull’attività scientifica svolta e programma, improrogabilmente almeno entro 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea così da poterne dare diffusione agli associati.

In caso di dimissioni, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché in numero non superiore alla metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino al limite statutario, scegliendo come sostituti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’Assemblea in cui fu eletto il membro, o i membri, del Consiglio Direttivo da sostituire.

I sostituti che abbiano accettato la nomina, rimangono in carica fino ad esaurimento del mandato del componente del Consiglio Direttivo che hanno sostituito, e non perdono la possibilità di essere rieletti. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I componenti in scadenza del Consiglio Direttivo saranno rinnovati ogni anno nell’Assemblea generale degli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno in occasione dell’Assemblea Ordinaria e comunque ogni qualvolta il Segretario Generale lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso scritto (posta prioritaria, elettronica, fax) inviato almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione per posta elettronica può esser fatta con 3 (tre) giorni di preavviso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Segretario, o in sua assenza, da un membro designato dei presenti. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in un verbale comunicato agli associati entro i 30 (trenta) giorni successivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in seduta telefonica o telematica purchè ciascun consigliere dichiari di essere dotato degli appositi strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti.

La partecipazione dei consiglieri anche se in altra sede, rende comunque valida la seduta telematica. Sarà cura del Segretario Generale inviare il testo del verbale concordato telematicamente, a tutti i consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali.

Il Consiglio Direttivo dovrà organizzare almeno due riunioni annuali degli associati, nelle quali verranno presentati i risultati delle ricerche scientifiche e dibattuti argomenti clinici di interesse delle malattie infiammatorie croniche intestinali, e coordinare eventuali iniziative scientifiche da parte degli associati. Le ricerche e i lavori scientifici condotti sotto l’egida dell’Associazione devono esser ideati, proposti, approvati e realizzati dall’Ente.

 

Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare due rappresentati dell’Associazione IG-IBD per partecipare all’Assemblea della European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO). I rappresentati dell’IG-IBD rimangono in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta consecutiva. La nomina ed eventualmente il rinnovo deve avvenire entro 1 (un) mese dal Congresso annuale.

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di appositi Comitati i cui componenti (numero e soggetto) sono nominati dal Consiglio Direttivo tra gli associati. Il Consiglio Direttivo determina le funzioni e la durata in carica dei componenti dei Comitati sopra indicati. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Consulenti, di Commissioni Consultive o di Studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l’organizzazione, l’attività e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, economico e finanziario sia ordinario che straordinario;

- esaminare il Rendiconto di fine anno predisposto dal Tesoriere e da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione; con possibilità da parte del Consiglio Direttivo di far approvare agli associati il bilancio in via telematica previa predisposizione di un apposito regolamento da far approvare all’assemblea in sede ordinaria;

- verificare il rispetto dei requisiti richiesti e deliberare sulla

domanda di ammissione di nuovi associati e procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- deliberare sull’adesione e partecipazione del Gruppo ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;

- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Segretario.

I Consiglieri, i componenti dei Comitati e qualunque Rappresentante dell’Associazione devono essere in possesso dei requisiti morali e non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

Art. 5

Assemblee

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • deliberare sul programma, sugli indirizzi e sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  • discutere e deliberare sul Rendiconto economico annuale e sul bilancio previsionale;
  • fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le entità delle quote sociali annuali;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  • eleggere, tra gli associati, il/i revisori legali;

in sede straordinaria:

  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del liquidatore;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell’atto costitutivo;
  • deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione in altra città;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie sono ammesse le deleghe.

La stessa persona non può rappresentare più di cinque soci e la rappresentanza non può essere conferita a membri di organi di amministrazione, di controllo, di garanzia e/o di indirizzo.

L’Assemblea Ordinaria degli associati è convocata almeno una volta l’anno. L’Assemblea degli associati è presieduta dal Segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal competente più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Segretario mediante avviso scritto (posta ordinaria, elettronica, fax) inviato a tutti gli associati con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In caso di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo dal quale si possa verificare l’avvenuta conoscenza, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, data e ora di svolgimento dell’Assemblea ed eventualmente la data ed ora della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei voti espressi). L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza minima dei 2/3 (due terzi) più 1 (uno) dei voti espressi.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto al voto. Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea.

Le votazioni avvengono:

  • mediante voto segreto per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo; l’elezione avviene a maggioranza relativa dei voti;
  • mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da 1/5 (un quinto) dei soci presenti;
  • per alzata di mano in tutte le altre circostanze.

Su decisione del Consiglio Direttivo è altresì ammesso il voto per corrispondenza o web based su specifiche questioni o per l’approvazione del bilancio.

Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da 1/5 (un quinto) dei soci. Le proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun socio assieme alla convocazione dell’Assemblea. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

  • in prima convocazione con la presenza di tanti associati che rappresentino i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto;
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti.

In caso di proposta di modifica statutaria con impossibilità ad organizzare l’Assemblea entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla loro formulazione, il voto potrà essere espresso per corrispondenza previo dibattito web-based. Il dibattito sarà moderato da persona incaricata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Segretario Generale dell’Associazione

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti fronte ai terzi e in giudizio. Al Segretario Generale spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Segretario Generale convoca e presiede l’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale può delegare ad uno o più dei componenti del Consiglio stesso, parte dei suoi poteri in via transitoria o permanente.

Art. 7

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di due membri, scelti dal Consiglio Direttivo tra personalità distintesi nei campi di attività della Associazione e nomina tra i suoi membri un Coordinatore.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per due anni e possono essere cooptati, sostituiti e riconfermati.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico può costituire sezioni di lavoro per singole attività.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno e comunque su convocazione del Coordinatore o su richiesta del Segretario Generale della Associazione.

Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri della Sezione interessata o di tutto il Comitato secondo norme regolamentari che saranno definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

Comitato Educazionale

Il Comitato Educazionale è composto da un minimo di due membri, scelti dal Consiglio Direttivo tra personalità distintesi nei campi di attività della Associazione e nomina tra i suoi membri un Coordinatore.

I componenti del Comitato Educazionale durano in carica per due anni e possono essere cooptati, sostituiti e riconfermati.

Il Comitato Educazionale programma e realizza le attività educazionali dell’Associazione.

Il Comitato Educazionale può costituire sezioni di lavoro per singole attività.

Il Comitato Educazionale si riunisce almeno una volta l’anno e comunque su convocazione del Coordinatore o su richiesta del Segretario Generale della Associazione.

Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri della Sezione interessata o di tutto il Comitato secondo norme regolamentari che saranno definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Rappresentanti Regionali

Il Consiglio Direttivo individua dei Rappresentanti Regionali tra personalità distintesi nei campi di attività della Associazione.

I Rappresentanti Regionali durano in carica per due anni e possono essere cooptati, sostituiti e riconfermati.

I Rappresentanti Regionali identificano le necessità educazionali del territorio e sviluppano ed implementano la formazione di reti territoriali di collaborazione scientifica e ne riportano al Consiglio Direttivo.

Art. 10

Organo di revisione

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti ogni 3 (tre) anni dall’Assemblea degli Associati.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui Bilanci Preventivi e sul Bilancio Consuntivo.

Potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. I membri del Collegio dei Revisori non possono essere scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo ovvero tra coloro che abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo negli ultimi due esercizi.

Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può nominare un Revisore Unico, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Art. 11

Trasparenza

L’Associazione pubblica con costante aggiornamento sul sito istituzionale dell’ente i propri bilanci preventivi e consuntivi, nonché gli incarichi retribuiti affidati e l’attività scientifica svolta.

Art. 12

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 del Codice Civile dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 13

Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi anche relativamente alla previsione di cui al punto i) dell’articolo 2 comma 2 del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla Legge con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.